Nel 2019 è stato avviato un processo di semplificazione per i titolari di partita IVA, ampliando il raggio d'azione del regime forfettario, che attualmente può essere optato dalle ditte individuali aventi un fatturato inferiore ad euro 65.000.
I vantaggi del regime forfettario non sono solamente collegati all'imposta sostitutiva omnicomprensiva pari al 15% (5% per i primi 5 anni di attività) da calcolarsi su una percentuale di ricavi che viene forfettariamente riconosciuta come reddito, ma anche allo snellimento del carico di adempimenti del contribuente (i soggetti beneficiari del regime forfettario ad esempio non hanno alcun adempimento IVA, oppure non devono presentare gli ISA, etc...). Tra i vari, un importante vantaggio di chi gode del regime forfettario è l'esonero dalla fatturazione elettronica. I "forfettari", infatti, possono ancora emettere fatture cartacee e non hanno l'obbligo della conservazione delle fatture elettroniche, con la conseguenza di avere una gestione della fatturazione e della contabilità più facile ed economica.
Cosa accadrà, invece, dal 2020?
Dal primo gennaio 2020 è previsto che, beneficiari della flat tax, saranno anche i titolari di partita IVA che fatturano oltre i 65.000 euro. Per i soggetti che avranno un fatturato da euro 65.000 ad euro 100.000, infatti, la legge prevede l'applicazione di un'aliquota omnicomprensiva del 20% sul reddito determinato con i criteri ordinari.
A stabilirlo, è la L. 145/2018, art. 1, comma 17, per cui:
A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti
attivita' d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta
precedente a quello per il quale e' presentata la dichiarazione hanno
conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e
100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito
d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari,
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali
regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
con l'aliquota del 20 per cento.
Ciò, non significa che rientreranno nel regime forfettario anche i soggetti dichiaranti un reddito compreso tra euro 65.001 ed euro 100.000, in quanto il reddito sarà definito attraverso i criteri ordinari. A differenza dei "forfettari", inoltre, per tali soggetti vi sarà l'obbligo della fatturazione elettronica.
Comments