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  • Immagine del redattoreLuca Mogarelli

Flat Tax 2020: come funziona...

Nel 2019 è stato avviato un processo di semplificazione per i titolari di partita IVA, ampliando il raggio d'azione del regime forfettario, che attualmente può essere optato dalle ditte individuali aventi un fatturato inferiore ad euro 65.000.


I vantaggi del regime forfettario non sono solamente collegati all'imposta sostitutiva omnicomprensiva pari al 15% (5% per i primi 5 anni di attività) da calcolarsi su una percentuale di ricavi che viene forfettariamente riconosciuta come reddito, ma anche allo snellimento del carico di adempimenti del contribuente (i soggetti beneficiari del regime forfettario ad esempio non hanno alcun adempimento IVA, oppure non devono presentare gli ISA, etc...). Tra i vari, un importante vantaggio di chi gode del regime forfettario è l'esonero dalla fatturazione elettronica. I "forfettari", infatti, possono ancora emettere fatture cartacee e non hanno l'obbligo della conservazione delle fatture elettroniche, con la conseguenza di avere una gestione della fatturazione e della contabilità più facile ed economica.


Cosa accadrà, invece, dal 2020?

Dal primo gennaio 2020 è previsto che, beneficiari della flat tax, saranno anche i titolari di partita IVA che fatturano oltre i 65.000 euro. Per i soggetti che avranno un fatturato da euro 65.000 ad euro 100.000, infatti, la legge prevede l'applicazione di un'aliquota omnicomprensiva del 20% sul reddito determinato con i criteri ordinari.

A stabilirlo, è la L. 145/2018, art. 1, comma 17, per cui:


A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone  fisiche  esercenti
attivita' d'impresa, arti o professioni, che  nel  periodo  d'imposta
precedente a quello per il quale e' presentata la dichiarazione hanno
conseguito ricavi o percepito compensi compresi  tra  65.001  euro  e
100.000 euro ragguagliati  ad  anno,  possono  applicare  al  reddito
d'impresa o  di  lavoro  autonomo,  determinato  nei  modi  ordinari,
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul  reddito,  delle  addizionali
regionali  e  comunali  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
con l'aliquota del 20 per cento.

Ciò, non significa che rientreranno nel regime forfettario anche i soggetti dichiaranti un reddito compreso tra euro 65.001 ed euro 100.000, in quanto il reddito sarà definito attraverso i criteri ordinari. A differenza dei "forfettari", inoltre, per tali soggetti vi sarà l'obbligo della fatturazione elettronica.

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