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Immagine del redattoreLuca Mogarelli

L'errata indicazione del TAEG comporta la nullità della clausola (Sentenza n. 557/2019 Pescara)

Le famiglie, specialmente quelle più giovani, fanno sempre più fatica a sostenere esborsi di liquidità destinati al soddisfacimento della prole o delle esigenze in aumento. Il ricorso al "prestito al consumo" è in aumento e ciò comporta un peso sulle spalle dei consumatori che spesso si ritrovano a pagare rate di importo maggiore di quanto inizialmente prospettato per effetto di un tasso d'interesse comunicato difforme da quello effettivamente praticato.


Il Tribunale di Pescara con Sentenza 557/2019 ha richiamato l'art. 125-bis del TUB in caso di erronea indicazione del TAEG nell'ambito dei prestiti al consumo.

I prestiti al consumo rappresentano una categoria merceologica di finanziamenti destinati esclusivamente al soddisfacimento delle esigenze dei consumatori. Tali finanziamenti devono includere il c.d. "TAEG" (Tasso annuo effettivo globale) ovvero il tasso d'interesse comprensivo di tutte le spese collegate all'erogazione della somma ad esclusione di spese accessorie non determinabili al momento della stipula del contratto e degli interessi di mora (e penali per inadempimento).

In alcuni casi è stato verificato che il TAEG comunicato dall'istituto finanziatore fosse difforme a quello realisticamente applicato. Le discrepanze di valore per lo più sono cagionate dalla volontaria od involontaria inclusione nel calcolo del tasso di voci di spesa connesse al finanziamento.

Il Tribunale di Pescara nella Sentenza n. 577/2019 (di ben oltre 100 pagine) ha richiamato l'art. 125-bis del TUB per il quale:

"Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;b) la durata del credito è di trentasei mesi."


In allegato la Sentenza


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